Informazioni utili
CHE COS’E’ IL 5 PER MILLE?
Il 5×1000 è un particolare tipo di donazione che proviene dall’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – come stabilito dalla Legge Finanziaria del 2006. Chiunque presenti la dichiarazione dei redditi può scegliere di destinare la propria quota, pari al 5×1000, a finalità di sostegno di particolari enti no profit, o di finanziamento della ricerca scientifica, o universitaria e sanitaria, compilando, con firma e codice fiscale dell’associazione, l’apposita sezione sulla dichiarazione dei redditi.
CHI PUO’ DONARE IL 5 PER MILLE?
Ha la possibilità di destinare il 5×1000 delle proprie tasse ad una specifica associazione chiunque fa la dichiarazione dei redditi, presentando i modelli: REDDITI (Ex UNICO), CERTIFICAZIONE UNICA, MODELLO 730.
NON HO L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, POSSO DONARE LO STESSO IL 5 PER MILLE?
Si: basta consegnare ad una banca o a un ufficio postale la scheda integrativa per il 5×1000 contenuta nel CU in busta chiusa, su cui apporre la scritta “scelta per la destinazione del 5×1000 dell’IRPEF”, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente.
E’ DIVERSO DALL’8XMILLE?
Si: il 5×1000 non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell’8×1000. Entrambi permettono al contribuente di scegliere a chi devolvere una parte delle proprie imposte sul reddito, ma non vanno confusi perché hanno formule di destinazione fiscale diverse. Lo scopo dell’8 x1000 è di offrire sostegno alla Chiesa di culto (confessioni e credo religiosi).
COSA SUCCEDE SE FIRMO SENZA INDICARE IL CODICE FISCALE?
Dimenticandoti di inserire il codice fiscale a cui vuoi destinare il 5×1000, le somme saranno ripartite in maniera proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.
ENTRO QUANDO POSSO FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
REDDITI (EX UNICO) Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
entro il 30 giugno 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
MODELLO 730 precompilato deve essere presentato entro:
il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate;
il 9 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.
Il 730 ordinario si presenta entro il 9 luglio al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
CERTIFICAZIONE UNICA (sia per redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo): entro il 7 marzo. Il soggetto erogante deve poi trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate il flusso delle Certificazioni Uniche entro il 7 marzo.
Tutte le scadenze fiscali possono essere prorogate. Per tale motivo, in casi sia necessario, è buona prassi informarsi presso l’Agenzia delle Entrate sugli eventuali ulteriori termini per presentare o rettificare la dichiarazione dei redditi.